
Dopo 2 anni e 8 mesi di detenzione in carcere, a seguito della fresca assoluzione, dall’accusa di associazione mafiosa, riportata a conclusione del processo di primo grado dell’operazione “Nebrodi 2”, accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato DECIMO LO PRESTI, lo stesso Tribunale di Patti ha disposto la scarcerazione del dott. SALVATORE BONTEMPO SCAVO (foto in alto nel giorno della laurea conseguita in giurisprudenza all’Università di Messina), incensurato (come scrive lo stesso Tribunale) sottoponendolo all’obbligo di dimora a Tortorici. L’uomo, già libero, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi per truffa e falso, per fatti inerenti sino al 2018 e farà appello. Il servizio in breve e il provvedimento del Tribunale di Patti per intero…
GIUSEPPE LAZZARO
Dopo 2 anni e 8 mesi di detenzione in carcere, da tempo a Voghera (Pavia), a seguito della fresca assoluzione, dall’accusa di associazione mafiosa, riportata a conclusione del processo di primo grado dell’operazione “Nebrodi 2”, accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato Decimo Lo Presti, lo stesso Tribunale di Patti ha disposto la scarcerazione del dott. Salvatore Bontempo Scavo, incensurato (come scrive lo stesso Tribunale) e sottoponendolo all’obbligo di dimora a Tortorici, nel centro di residenza. L’uomo, già libero da oggi, è stato condannato nella “Nebrodi 2” a 6 anni e 8 mesi per truffa e falso, per fatti inerenti sino al 2018 e farà appello in merito. L’accusa sosteneva che Salvatore Bontempo Scavo fosse il capo della cosca dei Bontempo Scavo che lucrava i fondi europei destinati per l’agricoltura e, nella requisitoria, i pm della Dda avevano chiesto la condanna a 23 anni di reclusione. Ma tutti gli imputati accusati di associazione mafiosa, oltre a Salvatore Bontempo Scavo, sono stati assolti con la massima formula: “perché il fatto non sussiste”. Il provvedimento del Tribunale di Patti per intero
TRIBUNALE DI PATTI – UFFICIO DEL DIBATTIMENTO in composizione collegiale, in persona dei Sig.ri: ?
Dott.ssa Monica Marino — Presidente estensore
Dott. Eugenio Aliquò — Giudice
Dott. Gianluca Corona — Giudice.
Visti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di Bontempo Scavo Salvatore, nato a Tortorici (ME) il 06.03.1967, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, vista l’istanza depositata in data 18.09.2026 dalla difesa dell’imputato (avvocato Decimo Lo Presti ndr), con la quale è stata chiesta, in via principale, la revoca della misura in atto applicata per asserita carenza di esigenze cautelari e, in via subordinata, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva,
visto il parere contrario espresso dal PM,
Rilevato che la richiesta è parzialmente fondata nei termini di seguito precisati, che invero, deve prendersi atto che in data 18.09.2026 è stata pronunciata assoluzione dell’imputato dall’imputazione di appartenenza all’associazione mafiosa dei Bontempo Scavo, contestazione che aveva imposto, sino a tale momento, il mantenimento della misura di massimo rigore alla luce del disposto di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., norma che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di mafia e della permanenza di esigenze cautelari, prevede la presunzione di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere,
Che venuta meno, per effetto della suddetta pronuncia assolutoria, la contestazione associativa idonea a fondare l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere non appare più proporzionata ai fatti come ritenuti all’esito della decisione, essendo stata acclarata la responsabilità dell’imputato per i soli reati di truffa e falso contestatigli ai capi residui,
Che in tale mutato quadro cautelare, avuto riguardo all’epoca di commissione dei delitti, all’incensuratezza dell’imputato e al periodo di privazione della libertà personale sofferto dallo stesso dal febbraio 2024 ad oggi, deve ritenersi non più proporzionata la misura di massimo rigore,
Che nondimeno questo collegio ravvisa esigenze cautelari residue, quelle di cui all’art. 274 lettera c) c.p.p., avuto riguardo alla gravità delle imputazioni di truffa, al numero delle condotte fraudolente accertate, alla predisposizione di falsi strumentali, all’entità del danno cagionato e alla complessiva strategia delittuosa posta in essere, essendo emerso che Bontempo Scavo Salvatore ebbe un ruolo organizzativo nella realizzazione delle truffe, avvalendosi del contributo dei correi,
Che tali elementi, pur non giustificando più la permanenza della custodia cautelare in carcere, impongono il mantenimento di un presidio cautelare effettivo, idoneo a prevenire il pericolo di reiterazione di condotte della medesima specie e, al contempo, rispettoso dei criteri di proporzionalità e adeguatezza di cui agli artt. 275 e 299 c.p.p.,
Che la misura della custodia cautelare carcere deve essere sostituita con quella che appare più efficace, limitando la possibilità di spostamento nel territorio dell’imputato, dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, secondo le prescrizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Sostituisce, nei confronti di Bontempo Scavo Salvatore, la misura della custodia cautelare in carcere con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza (Tortorici ndr), con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne, dalle ore 21,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, salvo diversa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Dispone l’immediata scarcerazione dell’imputato che autorizza a recarsi libero e senza scorta presso il comune di residenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Edited by, mercoledì 23 settembre 2026, ore 18,00.