Naso: Il Tar accoglie il ricorso della “Tellus”, si farà impianto di carburanti

La seconda sezione del Tar di Catania (foto in alto la sede) ha annullato il provvedimento con il quale l’Anas aveva rigettato la richiesta di nulla-osta per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti nel territorio di Naso. Il ricorso è stato proposto dalla “Tellus snc” di CLAUDIO e ATTILIO ONOFARO. Il servizio…

Giuseppe Lazzaro, da Gazzetta del Sud

La seconda sezione del Tar di Catania ha annullato il provvedimento del 27 settembre 2023 con il quale l’Anas aveva rigettato la richiesta di nulla-osta per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti nel territorio di Naso. Il ricorso è stato proposto dalla “Tellus snc” di Claudio e Attilio Onofaro, rappresentata dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno contro l’Anas spa, assistita dagli avvocati Gianmarco Miele, Elda Maria Toscano e Giusy Baccari. Risale al 30 giugno 2021 l’istanza presentata al Suap (Sportello unico attività produttive) del comune di Naso da parte della “Tellus” e nel febbraio 2022 il comune ha indetto una conferenza dei servizi in cui fu indicato il termine perentorio del 24 marzo 2022, prorogato al 18 maggio successivo, entro il quale gli enti, tra cui l’Anas, avrebbero dovuto far pervenire le proprie determinazioni. Con verbale dell’1 agosto 2022 il Rup (Responsabile unico procedimento) dichiarò conclusa la conferenza dei servizi, dando contezza dei pareri e anche del mancato inoltro delle determinazioni dell’Anas. Il 30 novembre 2022 il comune di Naso autorizzò la realizzazione dell’impianto. L’Anas si attivò nel dicembre successivo e poi nel settembre dello scorso anno rigettò il nulla-osta, ad oltre un anno e quattro mesi dalla formazione del silenzio-assenso ed a sei mesi dall’avvio dei lavori. Da qui il ricorso della Tellus che, tra le altre, ha contestato la tardività del provvedimento adottato dall’Anas fuori da termini indicati dalla conferenza dei servizi. L’Anas, tra le altre, eccepì che il silenzio-assenso non sarebbe stato applicabile al caso in oggetto. Per il Tribunale amministrativo regionale etneo invece il ricorso è fondato nel merito perché la disciplina prevede espressamente che la mancata determinazione dell’Anas entro il termine di legge equivale ad assenso senza condizioni. Dunque vige il silenzio-assenso. Ricorso così accolto dal Tar e annullamento del nulla-osta disposto dall’Anas.

Edited by, sabato 13 aprile 2024, ore 9,49. 

 

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