S.Agata Militello: Il ginecologo condannato a 7 anni e 4 mesi. Le motivazioni della sentenza d’appello – ESCLUSIVO

Lo scorso 23 aprile, in parziale riforma della sentenza di primo grado (7 anni e 7 mesi), la Corte d’Appello di Messina, ha lievemente ridotto la condanna a 7 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione, nei confronti di FAYEZ ABDEL HADI, nato a Zarka (Giordania) e residente a Caronia, accusato di violenza sessuale aggravata e continuata con abusi sessuali che sarebbero avvenuti, contro 14 donne, quando era in servizio all’ospedale di Sant’Agata Militello (foto in alto).

In esclusiva Gl Press pubblica un lungo servizio, con le motivazioni della sentenza d’appello e senza alcun nostro commento…

Il link per leggere il servizio a suo tempo pubblicato, e ancora visibile in archivio, è il seguente:

S.Agata Militello: Palpeggiamenti e abusi su 14 pazienti. Condanna ridotta a ostetrico a 7 anni, 4 mesi e 15 giorni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Penale, composta dai Magistrati

1) Dott. Carmelo Blatti Presidente

2) Dott. Bruno Sagone Consigliere rel.

3) Dott.ssa Daniela Urbani * Consigliere

All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, previa la relazione della causa fatta dal Dott. Bruno Sagone all’udienza del 22 ottobre 2025, con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Anna Maria Grazia Arena e con l’assistenza del Cancelliere Anna Monica Pino.

Ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento penale nei confronti di:

ABDEL HADI Fayez, nato a Zarka (Giordania) l’ 1-10-1957, residente in Caronia (ME), via Pidoto, n. 1, ivi elettivamente domiciliato. APPELLANTE – LIBERO – PRESENTE

Difeso di fiducia dagli Avvocati Massimiliano Fabio del Foro di Patti e Tommaso Autru Ryolo del Foro di Messina.

IMPUTATO

a) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma nn. 1) e 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 7,00/13,04, abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna classe 2000, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) con la mano nuda infilata sotto la sottoveste della donna. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza che non ha compiuto gli anni 18 ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli).

In Sant’ Agata Militello, 26 febbraio 2017.

Prescrizione: 26 febbraio 2042

b) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualita di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 20,00/7,12, abusando della propria qualifica professionale poneva in essere atti idonei ed inequivocabilmente diretti a costringere una donna del 1991, ricoverata presso il nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti nell’accarezzamento della zona inguinale, portando la sua mano nuda, dopo averla infilata sotto i vestiti, verso il pube della giovane che, tuttavia, lo interrompeva. Fattispecie non consumata per la reazione della ragazza che, percepita l’anomalia del comportamento, chiamava il marito. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’ esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’Agata Militello, 28 giugno 2017.

Prescrizione: 28 ottobre 2025.

c) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 19,55/7,18, abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1997 ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati ai seni, perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) con la mano nuda infilata sotto la veste della donna. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, 25 aprile 2017.

Prescrizione: 25 aprile 2042

d) n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’ Ospedale di Sant’ Agata di Militello (Me), abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1998, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati ai seni, praticati dopo averle infilato la mano nuda sotto le vesti e perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) e del travaglio. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, data successiva e prossima al 6 aprile 2017.

Prescrizione: 6 aprile 2042

e) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 cp., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 19,48/7,16, abusando della propria qualifica professionale, costringeva una partoriente del 1992, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) con la mano nuda infilata sotto le vesti della donna. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, 15 aprile 2017.

Prescrizione: 15 aprile 2042

f) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 19,48/7,16, abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1998 ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) con la mano nuda infilata sotto la veste della donna. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, 1 maggio 2017.

Prescrizione: 1-maggio-2042

g) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 19,48/7,16, abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1991, ricoverata presso il nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) con la mano nuda infilata sotto la veste della donna. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, 9.01.2017.

Prescrizione: 9 gennaio 2042

h) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me), mediante più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1981, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, perpetrati durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento) con la mano nuda infilata sotto la veste della donna. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’ esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli).

In Sant’Agata Militello, data antecedente e prossima al 10.12.2016.

Prescrizione: 9 dicembre 2041

i) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso l’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me), mediante più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, abusando della propria qualifica professionale costringeva una partoriente del 1990, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati delle cosce, praticati dopo averle infilato la mano nuda sotto i vestiti, durante tutta la fase del monitoraggio (cd. tracciamento). Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’Agata Militello, data antecedente e prossima al 16.06.017.

Prescrizione: 15 giugno 2042

1) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’Ospedale di Sant’ Agata di Militello (Me), abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1983, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, praticati dopo averle infilato la mano nuda sotto i vestiti, durante tutta la fase del monitoraggio (cd. Tracciamento). Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, settembre 2016.

Prescrizione: 1 settembre 2041

m) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’Ospedale di Sant’ Agata di Militello (Me), abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1991, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti nel penetramento della vagina della donna, praticato con le mani nude, prive di guanti sterili, simulando un controllo per verificare la dilatazione preparto. Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’ Agata Militello, data antecedente e prossima al giugno 2016.

Prescrizione: 31 maggio 2041

n) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 cp., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 19,54/7,08 abusando della propria qualifica professionale, costringeva una donna del 1990, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati delle cosce, dei glutei, della schiena e del seno, posti in essere con movimenti circolari e continui e dopo averle infilato la mano nuda sotto i vestiti, durante tutta la fase del monitoraggio (cd. Tracciamento). Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli). In Sant’Agata Militello, 18.07.2017.

Prescrizione: 18 luglio 2042

0) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 7,19/20,01, abusando della propria qualifica professionale costringeva una ricoverata del 1986, ricoverata presso il predetto nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti delle cosce e delle gambe praticati dopo averle infilato la mano nuda sotto i vestiti, durante tutta la fase del monitoraggio (cd. Tracciamento). Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli).

In Sant’ Agata Militello, 1.02.2017.

Prescrizione: 1 febbraio 2042

p) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis, 609 ter n. 5 ter) e 609 septies quarto comma n. 3), 61 n. 5 c.p., perché, nella sua qualità di ostetrico in servizio presso |’Ospedale di Sant’Agata di Militello (Me) con turno di servizio 19,56/7,06, abusando della propria qualifica professionale costringeva una donna del 1992, ricoverata presso il nosocomio in fase di travaglio, a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti reiterati al seno, praticati dopo averle infilato la mano nuda sotto i vestiti, durante tutta la fase del monitoraggio (cd. Tracciamento). Con le aggravanti di aver agito in qualità di P.U. nell’ esercizio delle sue funzioni, a danno di donna in stato di gravidanza ed in circostanze di tempo e di luogo tali da indurre la vittima in uno stato di minorata difesa (durante la fase di travaglio quando era sola e costretta all’interno della sala tracciamento per gli opportuni controlli).

In Sant’ Agata Militello, 10.03.2017.

Prescrizione: 10 marzo 2042

Con la costituzione di parte civile con le donne assistite e difese dagli avvocati: Santino Trovato del Foro di Patti; Giuseppe Allò del Foro di Patti; Decimo Lo Presti del Foro di Patti; Sebastiano Giovanni Calcò del Foro di Patti; Giuseppe Faraci del Foro di Patti; Giuseppe Mancuso del Foro di Patti; Stefania Scaffidi del Foro di Patti; Rosario Di Blasi del Foro di Patti; Maria Angela Caputo del Foro di Patti; Antonino Sottile del Foro di Patti; Giovanni Mannuccia del Foro di Messina.

E con la presenza del Responsabile Civile Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, assistito e difeso dall’ Avv. Alberto Calzavara del Foro di Patti.

Nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti in composizione collegiale emessa in data 28-10-2024, con la quale l’imputato é stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, dichiarava Abdel Hadi Fayez colpevole dei reati ascrittigli, unificati nel vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni 7 e mesi 7 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento, in solido con il responsabile civile, del danno cagionato alle parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i difensori di fiducia dell’imputato e del responsabile civile.

Emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, all’udienza del 22-10-2025, dopo la relazione introduttiva del Consigliere designato, il P.G. rassegnava le proprie conclusioni ed il processo era quindi rinviato, per |’intervento dei difensori delle parti civili.

All’udienza del 2-11-2025 concludevano i difensori delle parti civili – eccetto l’Avv. Santo Vincenzo Trovato – ed il processo era quindi rinviato per il prosieguo.

All’udienza del 2-12-2025 concludevano l’ Avv. Trovato ed il difensore del responsabile civile ed il processo era quindi rinviato, per l’intervento dei difensori dell’imputato.

All’udienza del 4-12-2025 concludevano i difensori dell’imputato ed il processo era poi rinviato, per le repliche.

Le udienze del 18-2-2026 e del 27-3-2026 erano rinviate, per esigenze dell’ufficio. Alla odierna udienza, in assenza di repliche, la Corte si è ritirata in camera di consiglio e ha quindi emesso sentenza, pubblicata mediante lettura in aula del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. S’intende recepito, in premessa, quanto enunciato in fatto nella parte motiva del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha ritenuto provato che l’imputato, all’epoca dei fatti ostetrico presso l’ospedale di Sant’Agata Militello, approfittando di tale qualifica, abbia compiuto atti sessuali in danno di 14 pazienti, palpeggiandole al seno, alle cosce, alla vagina, ai glutei, alla schiena.

Il Giudice di prime cure ha dato credito alle testimonianze delle persone offese, ciascuna delle quali ha raccontato l’episodio che l’ha vista vittima. Ha ritenuto di individuare elementi di riscontro alla tesi accusatoria nelle dichiarazioni rese da Sidoti Pinto Rosalia Maria, a quel tempo medico ginecologo, la quale ha dichiarato che le condotte presuntamente poste in essere dall’imputato, soprattutto il toccamento del seno per stimolare la liberazione di ossitocina, andrebbero comunque preventivamente spiegate alla paziente e che per verificare la posizione del feto si può attuare la manovra di Leopold, oppure, più semplicemente, utilizzare l’ecografo, strumento di cui l’Ospedale di

Sant’ Agata di Militello era in possesso; ed ha aggiunto che, in ogni caso, le manovre di stimolazione (qualunque esse siano) hanno una utilità esclusivamente nel momento in cui vi è una condizione di sofferenza fetale oppure una condizione di arresto completo delle contrazioni, circostanze che emergono al termine del tracciato. Condizioni che non sarebbero emerse in alcuno dei casi oggetto del presente procedimento.

Il Tribunale ha altresì rilevato che la credibilità e l’attendibilità delle persone offese non risulta confutata dalle deposizioni rese dai testimoni indicati dalla difesa, men che meno dalle affermazioni dell’imputato. Ha anzi rinvenuto in alcune delle dichiarazioni rese dai testi a discolpa elementi di riscontro all’assunto accusatorio, evidenziando che essi, dopo avere parlato in termini generali delle fisiologiche manovre ostetriche, funzionali a stimolare le contrazioni (stimolazione dei capezzoli), a verificare la posizione del feto (manovra di Leopold) o, infine, a stimolare la produzione del latte (massaggi e/o stimolazione dei capezzoli), hanno puntualizzato che le stesse sono praticate nei casi in cui si prospetti una situazione problematica (non riscontrata in alcuna delle gravidanze avute dalle vittime) e, in ogni caso, previa spiegazione alla donna della utilità della manovra medesima. Ha quindi ritenuto che le condotte emerse integrino gli estremi dei delitti contestati.

Ha altresì condannato, in solido con l’imputato, il responsabile civile ASP di Messina, evidenziando che il datore di lavoro risponde civilmente anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l’adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso é stato preposto costituiscano un’ occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti.

2. Con il proprio atto di appello i difensori dell’imputato ne chiedono anzitutto l’assoluzione dai reati allo stesso ascritti, perché il fatto non sussiste. Premettono che inizialmente solo una denunciante aveva denunciato di essere stata molestata sessualmente dall’imputato e la successiva attività investigativa aveva appurato che, nel periodo dall’1-1-2017 al 30-11-2017, presso l’ospedale di Sant’ Agata di Militello avevano partorito 277 donne, tra le quali solo 14 lamentavano presunte condotte non consone da parte dell’ostetrico.

Sostengono che la sentenza di primo grado é basata su una motivazione del tutto incoerente con le reali emergenze istruttorie. In particolare, lamentano il fatto che il Tribunale abbia inspiegabilmente svilito la versione offerta dall’imputato, il quale ha chiarito le proprie condotte in relazione a ciascuna delle pazienti che lo hanno denunciato, che presentavano una gravidanza per certi aspetti complicata. Ritenendo di potere smentire il dato sulla scorta delle affermazioni delle vittime, prive di competenze medico-scientifiche in materia, le quali hanno sostenuto di aver avuto delle gravidanze prive di complicazioni. Argomentano che l’imputato ha spiegato le ragioni per le quali compiva i gesti incriminati – aumentare le contrazioni per accelerare il parto, favorire la montata lattea. E le puerpere che hanno negato sono state smentite da altri testimoni.

In proposito, si osserva che il Tribunale non ha menzionato in sentenza le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Naro, la quale ha precisato di avere nell’ occasione proposto alla donna, unitamente all’ostetrico, di eseguire la tecnica della stimolazione del capezzolo, per accelerare il travaglio.

Rilevano incongruenze e menzogne nel narrato di alcune persone offese, che peraltro vantano un interesse economico essendosi costituite parti civili. Evidenziano il travisamento delle dichiarazioni rese dalle dott.sse Lo Re e Faraci e delle infermiere Cricchio, Cirasella e Scolaro, oltre all’omessa valutazione del narrato di altre pazienti (Matassa, Sanfilippo e Giletto) e dell’imputato. Mentre si é dato valore alla testimonianza della dott.ssa Sidoti Pinto, la quale lavora al consultorio familiare e non ha mai assistito ad alcun parto.

Argomentano che le attività poste in essere dall’Abdel Hadi avevano natura e scopo esclusivamente medico-ostetrico, come confermato dal ctp dott. Elio Lo Presti, la cui testimonianza sarebbe stata peraltro travisata in ordine al tema della mancata constatazione di anomalie, da lui riferite non allo svolgimento, bensì alla registrazione del tracciato. Il dott. Lo Presti ha peraltro evidenziato che le manovre praticate dall’ostetrico erano appropriate rispetto alle condizioni di ciascuna delle pazienti, quali emergenti dalle cartelle cliniche in atti.

Chiedono la rinnovazione dell’istruttoria, per espletare perizia medico-legale, al fine di valutare la correttezza delle manovre poste in essere dall’imputato in relazione allo stato di salute delle donne e del feto risultante dalle cartelle mediche agli atti.

Si eccepisce, ancora, l’errata valutazione del consenso informato, sostenendosi che in realtà lo stesso era stato acquisito al momento del ricovero, in relazione all’espletamento del trattamento sanitario.

Deducono l’inattendibilità delle persone offese, chiamate dai Carabinieri a seguito della denuncia originaria di una partoriente, a distanza di un lungo periodo di tempo dai fatti contestati. Evidenziandosi che nelle more esse non si erano mai lamentate di comportamenti impropri dell’imputato. Esaminano le dichiarazioni rese da ciascuna delle donne in questione, individuandone le incongruenze. Si sostiene che mancherebbe l’elemento oggettivo dei reati, in quanto gli atti contestati sono delle manovre volte a favorire il parto e l’espulsione del feto, che non possono logicamente essere ricondotti a pratiche di natura sessuale.

Difetterebbe anche l’elemento soggettivo, in quanto l’Abdel Hadi ha agito in buona fede nell’esercizio delle proprie funzioni di ostetrico ponendo in essere, come riferito anche dalle persone offese, le condotte oggetto di contestazione anche alla presenza dei mariti, dei ginecologi e delle infermiere, dimostrando l’assenza di qualsiasi intenzione di porre in essere atti di violenza sessuale nei confronti delle partorienti.

Si contesta, altresì, la disparità del trattamento rispetto a situazioni analoghe, verificatesi nello stesso ospedale.

In subordine, si eccepisce l’esistenza di un errore nel calcolo della pena, sostenendosi che il Tribunale aveva previsto un aumento di un mese e 15 giorni per tutti i casi di violenza sessuale consumata, mentre l’aumento per tali reati operato é pari ad un anno e sei mesi.

Si invoca l’applicazione dell’ attenuante speciale di cui all’ art. 609 bis, ultimo comma c.p., in quanto, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze delle azioni contestate all’ ostetrico, la libertà personale o sessuale della vittima é stata compressa in maniera meno grave, considerata in ogni caso la loro rilevanza scientifica.

Si chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate senza fornire un’adeguata motivazione, e la riduzione della pena.

Il difensore del responsabile civile, dal canto suo, premette che il Tribunale si è conformato all’orientamento della Suprema Corte che ritiene sussistente la responsabilità civile dell’Ente, quando lo svolgimento del lavoro costituisca un’ occasione necessaria che l’autore sfrutta per commettere l’illecito. Senza tuttavia spiegare perché non si ritiene di accogliere l’opposto orientamento della Cassazione, che esclude la responsabilità civile della pubblica amministrazione per il reato commesso per finalità di carattere personale dal dipendente nello svolgimento del lavoro. Sostiene che, nel caso di specie, la condanna dell’imputato si é basata soltanto su elementi di carattere indiziario, non idonei come tali a sostenere una affermazione di colpevolezza. E rileva che la condotta penale attribuita all’imputato esulerebbe comunque dai fini istituzionali dell’ospedale. Si tratterebbe di un agire legato ad un fine di carattere strettamente personale, estraneo al rapporto di lavoro, anzi contrario ed in contrasto con i doveri di ufficio.

Non vi sarebbe prova di segni adeguatamente premonitori della condotta illecita dell’imputato. Anzi è emerso come l’Ospedale non avesse mai ricevuto lamentele sull’operato dell’ostetrico.

Con memoria contenente motivi nuovi aderisce alle argomentazioni esposte dai difensori dell’imputato.

3. Gli appelli sono solo in parte fondati, nei termini che saranno appresso specificati.

Alcune considerazioni in premessa risultano necessarie, onde chiarire i punti essenziali della vicenda. In particolare, appare indispensabile esporre i criteri che questa Corte ha ritenuto di dovere adottare nella decisione, con particolare riferimento alle condotte in generale consentite all’ostetrico nell’esercizio dell’attività legata alla cura della partoriente ed a quelle, di contro, aventi rilievo penalistico; per poi verificare, in concreto, quale fosse la situazione delle singole partorienti che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero state vittima di abusi sessuali ad opera dell’imputato. Ancor prima, si reputa utile sottolineare la genesi del procedimento, onde verificare se possano individuarsi in essa elementi di sospetto circa la genuinità del narrato delle persone offese o addirittura, come paventato dall’appellante Difesa, un accordo calunnioso tra esse, finalizzato ad ottenere lucrosi risarcimenti. Orbene, é emerso dall’espletata istruttoria che l’input del presente procedimento é stato rappresentato dalla denuncia di una partoriente minorenne, la quale ha spiegato che, tornata a casa, dopo avere partorito, aveva confidato ai suoi familiari (confrontandosi soprattutto con la sorella infermiera) le anomalie riscontrate nella condotta dell’ ostetrico che l’aveva presa in carico in ospedale, l’odierno imputato. Una volta avuto contezza del fatto che anche i suoi familiari avevano sospetti circa l’illiceità della condotta di Abdel Hadi, si era decisa a denunciare i fatti.

La circostanza che la ragazza sia figlia di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, suggestivamente rilevata dall’appellante Difesa quasi a riscontro di una tesi complottistica ai danni dell’imputato, appare del tutto neutra. Anzi, é agevole supporre che proprio per tale ragione la ragazza, supportata in famiglia da un tutore della legalità, possa avere scelto di non nascondere (come plausibilmente altre vittime hanno nel caso di specie scelto di fare, per riserbo, vergogna, specie in contesti ristretti di piccoli paesini in cui esse risiedevano) l’abuso sessuale subito. Né può sorprendere il fatto che solo alcune delle donne convocate dai Carabinieri abbiano denunciato a distanza di mesi dal parto, gli abusi. Per un verso, infatti, è presumibile che Abdel Hadi abbia commesso i reati non nei confronti di tutte le partorienti da lui trattate, ma solo di quelle nei confronti delle quali ha sentito in quel frangente la pulsione sessuale o ha avuto l’occasione. Per altro verso, proprio la circostanza che solo alcune delle donne abbiano denunciato gli abusi, sconfessa clamorosamente la tesi della “suggestione collettiva provocata dalla convocazione da parte dei militari”. E pare attestare, di contro, che le donne che non avevano in precedenza rivelato o denunciato quanto subito abbiano finalmente deciso, incoraggiate dal fatto che una di loro si era fatta avanti esponendo gli abusi sessuali perpetrati dall’imputato e responsabilizzate per il fatto che si trovavano a rendere dichiarazioni dinanzi alle forze dell’ ordine – con le conseguenze penali in caso di falsità o reticenza – di rendere ampia testimonianza, svelando comportamenti che, già al momento del loro verificarsi, le avevano lasciate quantomeno interdette.

Tale argomentazione, giova precisare, viene in questa sede evidenziata e deve intendersi richiamata per rispondere alle osservazioni difensive, di fatto proposte riguardo alla quasi totalità delle persone offese, inerenti il ritardo nella denuncia da parte delle vittime, l’iniziale apparente loro indifferenza rispetto alle presunte condotte di abuso poste in essere dall’imputato, l’improvvisa “scoperta” di essere state violate nella loro sfera sessuale una volta convocate dai Carabinieri.

Va ulteriormente sottolineato come, in ogni caso, non possa avere subito alcuna suggestione la minore partoriente, la cui dichiarazione non era stata preceduta da analoghe accuse all’imputato da parte di altre partorienti; e che non possa certamente ipotizzarsi alcun intento speculativo da parte di un’altra partoriente la quale, a differenza delle altre persone offese, non si é costituita parte civile nel presente processo.

Prima di esaminare, con riferimento a ciascun capo di imputazione, i comportamenti che Abdel Hadi Fayez avrebbe posto in essere, si reputa essenziale precisare quali sia, in linea generale, la condotta che l’ostetrico può legittimamente assumere nel corso della sua attività di assistenza alle partorienti. E’ difatti chiaro che trattasi di attività che prevede normalmente, per la sua stessa natura, il contatto dell’agente con zone erogene della partoriente (seno, vagina, cosce, sedere) che se di norma costituirebbe evidente approccio di natura sessuale, penalmente rilevante, qualora giustificato dalla prestazione sanitaria da eseguire non integra reato alcuno. In questo senso, é opportuno sottolineare, per rispondere alle doglianze difensive, che le testimonianze del personale sanitario ed infermieristico dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, che si sostiene siano state travisate o sminuite dal Tribunale, risultano relativamente rilevanti. Esse, in definitiva, hanno convenuto sulla utilità delle pratiche manuali per stimolare l’ossitocina, sull’utilizzo di esse nel citato nosocomio, sulla esecuzione anche da parte degli ostetrici. Profili che, tuttavia, non risulteranno certamente decisivi nel caso di specie, in cui, come si vedrà, la pronuncia di responsabilità deriva dal riscontro di condotte che si pongono al di fuori dell’ utilizzo delle pratiche consentite.

Il primo punto rilevante concerne il tema del consenso dell’avente diritto, nel caso in esame la corretta informazione da parte dell’ ostetrico della manovra che si sta compiendo. Sul punto, occorre segnalare che, secondo un principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità, il medico, nell’esercizio di attività diagnostica o terapeutica, può lecitamente compiere atti incidenti sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se abbia acquisito il suo consenso, esplicito e informato, o se sussistono i presupposti dello stato di necessità e deve, inoltre, immediatamente fermarsi in caso di dissenso del predetto (Sez. 3, n. 18864/2019).

Tale principio si ricollega ad un’elaborazione consolidata della giurisprudenza secondo cui il consenso espresso da parte del paziente a seguito di un’informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, é vero e proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato (così, ad esempio, Sez. 4, n. 11335/2008, Hiscer; Sez. 4, n. 16375/2008, Di Domenica; in motivazione, Sez. U. n. 2437/2008, Giulini).

Come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza civile di legittimità, il consenso informato costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli, ossia di un diritto autonomo e distinto da quello alla salute, il quale trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost. (cfr., per tutte, Sez. 3 civ., n. 28985/2019 e Sez. 3 civ., n. 11749/2018).

E, da parte del medico, dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell’attore, l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (così, ad esempio, Sez. 3 civ., n. 20885//2018 e Sez. 3 civ., n. 2847/2010).

Deve, quindi, concludersi che il medico ha l’obbligo di fornire “informazioni complete, aggiornate e comprensibili relative a diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati” (per ripetere le parole di Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 2023) anche al solo fine di consentire al paziente l’esercizio del diritto fondamentale ad autodeterminarsi.

La peculiarità del trattamento, connotato dall’intromissione nella sfera sessuale della paziente, rende del tutto inefficace il consenso generale prestato dalla paziente al momento del ricovero, che non può certo valere, se all’informazione ed all’adesione della partoriente vuole attribuirsi un valore effettivo, ad autorizzare un indiscriminato palpeggiamento delle zone erogene della donna, senza che la stessa sia posta nella condizione di conoscerne utilità e la necessità.

Quanto alle specifiche attività, pare potersi con certezza affermare, alla stregua di una valutazione complessiva delle testimonianze acquisite (quindi anche di quelle dei testi di Difesa, che l’appellante sostiene siano state trascurate), che l’attività dell’ostetrico contempla la tecnica della stimolazione tattile del capezzolo ante-partum e intra-partum – che costituisce una metodica di induzione naturale al travaglio di parto, che appare preferibile rispetto all’utilizzo di ossitocina sintetica – e le “manovre di Leopold”, per lo studio anatomico delle pelvi e la valutazione di suoi diametri, soprattutto per stabilire la posizione del nascituro, in particolare per comprendere quale parte fetale si trova a livello del fondo uterino nell’imminenza del parto. Occorre inoltre sottolineare che, come del resto spiegato dal prof. Elio Lo Presti anche nella sua relazione di consulenza di parte, la tecnica della stimolazione tattile del capezzolo “consiste nel massaggiare (sfregare) il capezzolo con i polpastrelli della mano per qualche secondo, ogni 2 0 3 minuti, ripetendo il massaggio per circa una/due ore”. In definitiva, é necessario esaminare le testimonianze e la cartella clinica relativa alle singole persone offese, per stabilire il trattamento a ciascuno di essere riservato da parte di Abdel Hadi, le informazioni loro fornite, le tecniche in concreto utilizzate.

Tanto premesso, si rappresenta che, essendo state le dichiarazioni rese dai testimoni (con particolare riferimento alle persone offese di ciascuno dei reati) sinteticamente riportate in sentenza, ci si limiterà in questa sede, senza ripeterle pedissequamente, ad evidenziare i punti essenziali rilevanti ai fini del giudizio sulla eventuale responsabilità dell’ imputato.

Infondati risultano anche gli ulteriori motivi di appello.

Ed invero, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, va premesso che le argomentazioni esposte dall’appellante difesa muovono dal presupposto che le condotte realizzate dall’imputato siano lecite in quanto previste dai protocolli e dalle prassi mediche riconosciute ed eseguite in mancanza di dissenso della vittima. Ma, come già abbondantemente precisato, le modalità dei palpeggiamenti realizzati da Abdel Hadi esulano totalmente da quelle tecniche previste per facilitare il parto, rivelando piuttosto insidiose e pretestuose manovre finalizzate unicamente a soddisfare il piacere sessuale dell’ autore. Non possono altrimenti definirsi i palpeggiamenti del seno “‘a mano aperta”, i toccamenti delle cosce, lo strusciamento del proprio organo sessuale sulla mano di una paziente. La pluralità delle condotte di tal genere emerse, lungi dal dimostrare un del tutto improbabile accordo delle vittime per calunniare un sanitario che, in ottica difensiva, altro non avrebbe fatto se non aiutarle a partorire nella maniera più rapida e indolore possibile, attesta invece un callido ricorso ad espedienti che, forte del proprio ruolo di ostetrico che comunque doveva intervenire su zone erogene delle puerpere, approfittava della peculiare condizione di quest’ultime per compiere, oltre a manovre legate alle esigenze del parto, anche atti di natura prettamente ed inequivocabilmente sessuale; ciò confidando sul fatto che le vittime, in preda ai dolori, preoccupate sostanzialmente di portare a termine felicemente la gravidanza, non facessero caso ai palpeggiamenti, magari pensando che fossero necessari per favorire l’espulsione del feto. Tutto ciò, giova precisare, spiega anche – e tutte le persone offese lo hanno confermato abbondantemente – come costoro non abbiano inizialmente denunciato alcunché; vuoi perché non perfettamente convinte della natura dei gesti subiti; vuoi per la sentita esigenza di non intaccare un momento di felicità per la nascita di un figlio con una denuncia, con la prospettiva anche di non potere dimostrare quanto subito; vuoi per il timore della reazione inconsulta del proprio compagno alla rivelazione dell’abuso; vuoi per il riserbo, la vergogna di rendere pubblica una violazione della propria sfera sessuale, particolarmente incisivi in contesti di piccoli paesi dai quali provenivano le vittime. Salvo poi, dapprima tramite le confidenze tra alcune di loro – con |’acquisizione della consapevolezza della pervicacia dell’imputato nel commettere condotte analoghe – e spinte, poi, dalla denuncia di una di esse – la minorenne Dodeci – e dalla necessità di riferire la verità dinanzi ai Carabinieri che le avevano convocate, esporre con precisione quanto loro accaduto, portando alla luce la realtà dei fatti. Nessun difetto di correlazione tra accusa e sentenza, paventato dall’appellante, sussiste. In tutti i capi di imputazione si fa riferimento a violenza sessuale mediante costrizione (non mediante induzione), approfittando della condizione di minorata difesa delle vittime. E’ proprio ciò che é accaduto nei casi in cui si é ritenuta sussistere la responsabilità dell’imputato.

Tutte le persone offese, secondo quanto emerso dal rispettivo esame, si sono trovate in una condizione di minorata difesa, sole con l’ostetrico che doveva visitarle anche in zone erogene – ma potendo accedervi esclusivamente per necessità legate al parto, previo consenso in assenza di ragioni di peculiare necessità o urgenza – e sono state palpeggiate senza preavviso, neanche avendo la possibilità di aderire alle condotte dell’imputato. Adesione che, come chiaramente riferito dalle vittime, mai e poi mai sarebbe stata prestata. Priva di consistenza si rivela l’argomentazione difensiva secondo cui, in mancanza di esplicito dissenso da parte delle persone offese, non potrebbe configurarsi il delitto contestato.

Sul punto, si richiama il condivisibile rilievo del Tribunale, secondo cui la giurisprudenza di legittimità unanime nel ritenere che integra il delitto di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà e integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, dalla persona offesa. Si afferma, infatti, che <l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non é configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale>, con la conseguenza che <ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, é richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato, ad esempio, anche ai danni di persona dormiente>” (Cassazione penale, sez. 3, sentenza n. 19599/2023).

Si richiama, inoltre, quanto precisato in premessa alle pagg. 11 e 12 della presente sentenza sul tema del consenso in caso di violenza sessuale nell’ esercizio dell’attività medica. In relazione all’elemento soggettivo, si rammenta che, secondo la Corte di Cassazione, “In tema di reati sessuali, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non é necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell’agente, in quanto é sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, mentre l’eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell’agente non esclude la connotazione sessuale dell’azione” (Cassazione penale, sez. 3, sentenza n. 20459/).

Ancora, “Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non é necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito. (“Fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese)” (Cassazione penale, sez. 3, sentenza n. 3648/2017).

Inoltre, “In tema di violenza sessuale”, l’errore sul consenso dell’avente diritto al compimento, da parte del medico, di atti costituenti espressione della professione sanitaria che, nel corso di una visita, incidano sulla sua libertà sessuale, rileva, ai sensi dell’art. 59, comma quarto, Codice penale, a condizione che il soggetto agente abbia previamente fornito al paziente informazioni complete, aggiornate e comprensibili sulle modalità e sulle ragioni del trattamento da compiere, tali da consentirgli un effettivo esercizio del diritto di autodeterminarsi (“Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’esclusione della scriminante putativa nei confronti di un medico di base che, asserendo la necessità di un controllo delle ovaie senza spiegare né il tipo di manovra da compiere, né il collegamento col lamentato fastidio allo stomaco, aveva introdotto il dito nella vagina di una paziente)” (Cassazione penale, sez. 3, sentenza n. 47582/2024).

Del tutto inconferente risulta il richiamo difensivo ad una presunta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe. A parte il fatto che ciascuna delle vittime ha precisato che nessun altro degli ostetrici che le hanno visitate ha adottato condotte assimilabili a quelle di Abdel Hadi, giova ribadire che, nel caso di specie, si contesta all’imputato di avere adottato, senza minimamente spiegarne la ragione, comportamenti in realtà estranei alla cura della partoriente, di mera valenza sessuale. Addirittura pretestuosa risulta la doglianza relativa ad un presunto errore di calcolo nella commisurazione della pena. E’ difatti di lampante evidenza che il Tribunale ha adottato l’aumento di mesi 1 e giorni 15 per ciascuno dei reati di violenza sessuale consumata, non per la totalità di essi.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 609 bis comma 3 c.p. – Invero, la Suprema Corte é costante nel sostenere che “In tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, Cod. penale, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici” (ex multis, Cassazione penale, sez. 3, sentenza n. 50336/2019).

Ebbene, nel caso di specie, si é registrato un massiccio approfittamento, da parte dell’imputato, delle condizioni particolari di minorata difesa – per le ragioni esposte – delle numerose vittime, oltre che del proprio ruolo di ostetrico chiamato a prestare loro assistenza in frangenti particolarmente delicati, per lasciarsi andare a palpeggiamenti talora fugaci ma non per questo meno subdoli ed invasivi. Le persone offese, peraltro, hanno spiegato le conseguenze subite, in termini di difficoltà di allattamento o di approcci sessuali con i rispettivi partner. E se anche sia logico ipotizzare che taluna di esse possa avere enfatizzato le conseguenze, non può davvero dubitarsi che subire dei palpeggiamenti abusivi in simili circostanze – all’approssimarsi della procreazione, uno dei momenti fatidici per la vita di una donna – proprio da parte di una delle persone cui in tali frangenti è demandato il compito di portare a compimento il parto, costituisca evenienza del tutto inaspettata e psicologicamente potenzialmente devastante per la vittima.

Il quadro di gravità complessiva della condotta di Abdel Hadi, in definitiva, è tale da escludere la possibilità di qualificare il fatto come di minore gravità. Analoghe considerazioni possono spendersi riguardo alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nessun elemento positivo si ravvisa nella condotta dell’ imputato – il quale non ha mostrato alcun segno di resipiscenza, cercando anzi di fornire spiegazioni improbabili delle proprie condotte – che possa giustificare una concessione del beneficio ai fini del ridimensionamento della risposta sanzionatoria. La circostanza che l’imputato godesse di ottima fama tra colleghi ed altre pazienti, evidentemente all’oscuro di quanto accaduto nei casi oggi in esame, non incide minimamente sul giudizio di responsabilità e sulla quantificazione della pena.

6. Va, tuttavia, ridimensionata la pena, in considerazione dell’assoluzione dell’imputato dai reati ascrittigli ai capi b) e m).

Adottando il medesimo criterio del Tribunale, che appare equo, oltre che perfettamente aderente alle modalità delle condotte ed alla personalità del reo (incensurato), appare congrua la pena finale di anni 7, mesi 4 e giorni 15 di reclusione, così determinata: pena base, per il più grave reato di cui al capo a), anni 5 di reclusione, aumentata, ai sensi dell’art. 609 ter n. 5 ter Codice penale ad anni 6 di reclusione, ulteriormente aumentata, ai sensi dell’art. 81 cpv., di mesi 1 e giorni 15 per ciascuno degli undici reati in continuazione. Le pene accessorie conseguono per legge e vanno confermate.

7. Va rigettato il gravame proposto dal responsabile civile.

Richiamato, per i profili comuni, quanto esposto nella trattazione dell’appello proposto dall’imputato circa la sussistenza del fatto e l’impossibilità di applicare l’art. 609 bis ultimo comma Codice penale, si rileva che l’unico motivo diverso proposto dal legale del responsabile civile attiene alla possibilità di configurare una responsabilità dell’Asp di Messina per le condotte dell’imputato, dirette a perseguire finalità personali.

Orbene, sul punto, si reputa sufficiente richiamare il condivisibile ed ormai costante orientamento della Corte di Cassazione – evidenziato pure dal Giudice di prime cure – secondo cui “E’ configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l’adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso é preposto costituiscano un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di responsabilità civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il delitto di concussione posto in essere da un suo dipendente)” (Cassazione penale, sez. 6, sentenza n. 23474/2025). “E’ configurabile la responsabilità civile della pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l’adempimento delle funzioni pubbliche costituisca un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l’esercizio delle funzioni pubbliche da parte dell’imputato aveva agevolato la produzione del danno nei confronti della persona offesa, anche se le condotte erano state poste in essere fuori dall’orario di lavoro)” (Cassazione penale, sez. 5, sentenza n. 35588/2017).

Nel caso di specie, non vi é dubbio circa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria che ricorre, infatti, quando il soggetto compie l’illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se ha agito, come Abdel Hadi Fayez, oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti.

La sentenza va nel resto confermata.

Vista la complessità del caso ed il carico del ruolo dell’estensore, si indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 C.P.P., in parziale riforma della sentenza emessa in data 28 ottobre 2024 dal Tribunale di Patti, in composizione collegiale, appellata da ABDEL HADI Fayez e dal responsabile civile Asp di Messina, assolve l’imputato dai reati ascrittigli ai capi b) e m), perché il fatto non sussiste, e ridetermina la pena in anni 7, mesi 4 e giorni 15 di reclusione.

Conferma nel resto.

Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Edited by, mercoledì 13 ottobre 2026, ore 10,38. 

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